Gestire i SOA nel corso delle emergenze non epidemiche
di Giovanna Fierro, medico veterinario.
I sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) sono una importante risorsa per l’economia, soprattutto in considerazione delle nuove tecnologie produttive che ne consentono svariati utilizzi. Vengono prodotti principalmente durante la macellazione degli animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale, nell’ambito dei provvedimenti di lotta alle malattie e durante lo smaltimento delle carcasse degli animali. Quindi anche nel corso delle emergenze non epidemiche, quando in prossimità di calamità naturali e catastrofi bisogna fronteggiare grosse quantità di animali. A prescindere dall’origine, i SOA. potrebbero costituire un rischio potenziale per la salute pubblica, degli animali nonché per l’ambiente, rischio che deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri oppure mediante altri impieghi sicuri. In merito alla normativa dei SOA, la definizione ci è data dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009: “corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma (non destinati alla riproduzione)”. Il suddetto regolamento disciplina tutte le sfaccettature inerenti i SOA, dal momento della loro produzione, trasporto, immagazzinamento, trattamento, smaltimento
Durante le Emergenze non Epidemiche c’è necessità di gestire i seguenti SOA: animali morti, alimenti e mangimi di origine animale avariati e stallatico prodotto negli allevamenti e dei fertilizzanti organici e ammendanti.
Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti gli allevatori e/o i detentori devono attivarsi per far sì che le carcasse siano concentrate in punti facilmente accessibili ai mezzi e quanto più vicino agli allevamenti, evitando che creino difficoltà di circolazione dei mezzi di soccorso.
Le deroghe allo smaltimento sono disciplinate dall’ art. 19 del Reg Ce n. 1069/09), che prevede la possibilità di sotterramento e di incenerimento. L’autorità competente, nella fattispecie il sindaco della località interessata, approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in loco conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1069/2009 dei sottoprodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di smaltimento.
Lo smaltimento delle carcasse tramite interramento o incenerimento si configura, quindi, come una soluzione straordinaria rispetto all’invio alla trasformazione, ove sia necessario il rapido smaltimento delle carcasse e vi sia difficoltà di trasporto. E’ consentito l’interramento con Ordinanza del Sindaco, previo parere della ASL in aree idonee per l’interramento opportunamente individuate, si prevede la possibilità di recinzione per evitare incursioni di carnivori e la fossa dovrà essere adeguatamente segnalata. Il Comune disciplina le procedure di interramento e tiene il censimento georeferenziato dei siti di interramento e delle bestie, ivi sepolte. La Polizia Municipale e l’ASL vigilano per quanto di competenza e, in particolare, ai Servizi Veterinari compete l’accertamento della corretta identificazione del bestiame e il controllo sui rischi di trasmissione di zoonosi.
Nel caso di bovini di età superiore a 48 mesi o di ovini di età superiore a 18 mesi, viene eseguito il prelievo del tronco encefalico nei modi previsti dalle disposizioni in vigore per l’effettuazione del test diagnostico per TSE e, in caso di test positivo, alla ricerca del prione sul tronco encefalico.
I siti destinati all’interramento dovranno essere ubicati in suolo idoneo sotto i seguenti aspetti:
- a) per struttura geologica e mineralogica;
- b) per le proprietà meccaniche e fisiche del terreno;
- c) per il livello della falda idrica e sua protezione naturale;
- d) per la distanza da corpi idrici superficiali
- e) distanza da opere ed attività antropica: prevedere una distanza di almeno 20 metri da strade, fabbricati rurali, coltivazioni, tale distanza è aumentata a 50 metri nel caso di interramenti multipli.
In casi di alluvioni ci saranno molti animali morti per annegamento, soprattutto pollame, animali di bassa corte, ovini e caprini, inoltre altre difficoltà quali il terreno sommerso, l’impossibilità di utilizzo mezzi, l’impossibilità di smaltire carcasse per interramento ed incenerimento.
La combustione dei sottoprodotti di origine animale nei siti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1069/2009, è effettuata in modo da garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano bruciati su pire appropriatamente costruite in modo che i sottoprodotti di origine animale siano ridotti in cenere, senza generare rischi per la salute umana o usare processi o metodi che presentano rischi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, o che sono nocivi a causa del rumore o dell’odore e in condizioni che garantiscono che le ceneri risultanti siano smaltite mediante sotterramento in una discarica autorizzata.
Infine per quanto riguarda il trasporto dei SOA, essi devono essere trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici. Il carico e lo scarico dei sottoprodotti di origine animale è sorvegliato dall’autorità competente, se del caso. Le ruote dei veicoli sono disinfettate quando lasciano il sito di origine e i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto sono interamente puliti e disinfettati dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale.