Il ruolo delle AASSLL nella prevenzione dei grandi rischi chimici
di Arcangelo Saggese Tozzi.
Ogni prodotto in commercio contiene sostanze chimiche: il detersivo per la casa o per le strutture sanitarie, il capo d’abbigliamento, il biberon o il giocattolo del nostro bambino, il pendente di bigiotteria che portiamo al collo. Per questo i Regolamenti europei tendono a coinvolgere i lavoratori, le istituzioni, l’uomo comune e influenzano la qualità della vita e la salute dei cittadini.
La normativa europea in tema di sostanze chimiche è cambiata radicalmente con l’emanazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) [Reg. CE 1907/2006], concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, e del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) [Reg. CE 1272/2008] in ordine alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. La finalità principale dei due regolamenti è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, garantendo al contempo la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e rafforzando la competitività e l’innovazione dell’industria chimica, oltre che promuovere metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali per la valutazione dei chemicals.
Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo a quelle utilizzate nell’industria, nei luoghi di lavoro, ma anche a quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano che sono utilizzati, in modi e misure differenti dai consumatori. Con il REACH viene istituita l’agenzia Europea dei chemicals presso cui vanno registrate tutte le sostanze chimiche e il cui elenco è consultabile sul sito dell’Agenzia stessa. Altra peculiarità di questi Regolamenti (Reach e CLP) è la trasparenza e la divulgazione delle notizie mediante la tempestiva e regolare pubblicazione sul sito dell’Agenzia. Essi inoltre, con un effetto domino, hanno avuto importanti ricadute sulle normative a valle che riguardano i biocidi, i detergenti, il Testo Unico Ambiente o quello sulla sicurezza e sui rifiuti. Hanno avuto, inoltre, un effetto domino anche sulla Direttiva “Seveso III” per il controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, connessi all’utilizzo di sostanze pericolose”. Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito tale direttiva 2012/18/UE (Dlgs105/2015 ).
La Seveso III stabilisce di orientare i processi decisionali in tema di contesto ambientale e di pianificazione territoriale, per tutelare la salute della collettività. In tal senso si inserisce la regolamentazione sopravvenuta con il REACH, sulle modalità di comunicazione delle sostanze pericolose, attraverso l’etichetta e la scheda di sicurezza (SDS). Riferendosi agli incidenti rilevanti o grandi rischi, la scheda di sicurezza dovrà essere corredata necessariamente con le indicazioni specifiche, sia procedurali che tecniche, volte a garantire la prevenzione e la protezione dai “grandi rischi”.
Tutto ciò ha una ricaduta anche a livello regionale e locale. Nell’ambito dei progetti regionali afferenti alle aree di interesse dei due regolamenti REACH/CLP. tra i vari obiettivi vi è quello preminente di realizzare programmi di controllo (da parte di Regioni e AASSLL) su sostanze chimiche/miscele pericolose per l’uomo e per l’ambiente e in tal senso particolare attenzione va rivolta ai possibili rischi, soprattutto ambientali, connessi ad aziende interessate dal Dlgs105/2015 che ha recepito Seveso III. Il ruolo delle AASSLL, in tale norma, viene ribadito dalla partecipazione dei suoi rappresentanti al Comitato tecnico regionale (Ctr).
In ordine alle Schede di sicurezza (SDS), il REACH stabilisce che le informazioni devono “…essere redatte in modo chiaro e conciso..” ed “….Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ..”, e gli elementi dell’etichetta – art. 31 del CLP- siano riportati in modo “..chiaro e indelebile..” .
In questo panorama il mandato delle AASSLL (Servizi di Igiene Pubblica) è quello di intercettare e monitorare con programmi e controlli appropriati, possibilmente preventivi, il prevedibile impatto dell’uso di sostanze chimiche pericolose (specie quelle altamente preoccupanti – SVHC) sulla collettività e sull’ambiente, promuovendo azioni correttive e mitiganti consapevolmente condivise e partecipate da cittadini informati.